MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 1 PARTE
TUTTI I DISTURBI PSICHICI VIZIANO , IN VARIA MISURA , il consenso matrimoniale . Anche la patologia, per cosi' dire , minore che non presente manifestazioni severe ( deliri, allucinazioni, disgregazioni di personalita' , distacco dalla realta' ecc...) puo' essere in grado di compromettere la scelta. Ai fini della giustizia canonica, importa valutare la capacita' critica della persona , lo sopazio di liberta' di cui essa dispone nel compiere la propria scelta matrimoniale e la sua attitudine a realizzare un' autentica convivenza coniugale . Una diagnosi nosologica non e' necessaria ne' del resto e' sufficiente per valutare l' eventuale incapacita' di compiere una scelta o di costruire una "
communitas vitae et amoris ".
Il matrimonio viene alla sua esistenza nel momento stesso in cui i due coniugi presentano il loro consenso matrimoniale giuridicamente valido attraverso l'esternazione di un atto di volonta' di natura contrattuale che produce in un istante il suo effetto giuridico , cioe' il matrimonio " in facto esse".
Una volta posto l'effetto , ossia il vincolo matrimoniale , tale consenso e' irrevocabile e non piu' capace di distruggere la realta'
che aveva prodotto.
Tra i vizi ex parte intellectus rientra il Can. 1095 , di cui si parlera'.
Tale canone rappresenta una novita' nel CODEX JURIS CANONICI DEL 1983; NON ESISTEVA PRIMA NEL CIC DEL 1917 IN UNA NORMA CHE VI CORRISPONDESSE . IL CIC 1095 PRENDE in considerazione tre fattispecie d'incapacita' psichica ( can. 1095 ) di cui tratteremo , che costituiscono tre capi di nullita' che devono essere presenti al momento dell' esternazione del consenso matrimoniale : 1) " mancanza di sufficiente uso della ragione ; 2) grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio ; 3) difetti psichici che impediscono di assumere gli oneri essenziali del matrimonio Uso di ragione , discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio , capacita' di assumere gli oneri essenziali d el matrimonio costituiscono gli elementi della capacita' consensuale e dinanzi alla grave mancanza di uno di essi si parla di incapacita' al matrimonio.
Cav.O.M.R.I. DR ANTOONINO AURILIO
MEDICO CTU CIVILE E PERITO PENALE MEDICO LEGALE TRIBUNALE S.MARIA C. VETERE
PSICOTERAPEUTA CTP TRIBUNALE ECCLESIASITICO..... GIURISTA CATTOLICO...
BIOETICISTA ..