MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 1 PARTE

TUTTI I DISTURBI PSICHICI VIZIANO , IN VARIA MISURA , il consenso matrimoniale  . Anche la patologia, per cosi' dire , minore che non presente manifestazioni severe  ( deliri, allucinazioni, disgregazioni di personalita' , distacco dalla realta'  ecc...) puo' essere in grado di compromettere la scelta. Ai fini della giustizia canonica, importa valutare  la capacita' critica della persona  , lo sopazio di liberta' di cui essa  dispone nel compiere  la propria scelta matrimoniale  e la sua attitudine  a realizzare un' autentica convivenza coniugale  . Una diagnosi nosologica  non e' necessaria ne' del resto e' sufficiente per valutare l' eventuale  incapacita' di compiere una scelta  o di costruire  una "
communitas vitae et amoris ".

Il matrimonio viene alla sua esistenza nel momento stesso in cui i due coniugi presentano il loro consenso matrimoniale  giuridicamente valido attraverso l'esternazione  di un atto di volonta' di natura contrattuale  che produce in un istante il suo effetto giuridico , cioe' il matrimonio  " in facto esse".
Una volta posto l'effetto , ossia il vincolo matrimoniale , tale consenso e' irrevocabile  e non piu' capace  di distruggere la realta'
che aveva prodotto.
Tra i vizi ex parte intellectus rientra il Can. 1095 , di cui si parlera'.
Tale canone rappresenta una novita' nel CODEX JURIS  CANONICI DEL 1983; NON ESISTEVA PRIMA NEL  CIC DEL 1917  IN UNA NORMA CHE VI CORRISPONDESSE . IL CIC 1095 PRENDE in considerazione tre fattispecie d'incapacita' psichica  ( can. 1095 ) di cui tratteremo , che costituiscono tre capi di nullita' che devono essere presenti al momento dell' esternazione  del consenso matrimoniale  : 1) " mancanza di sufficiente uso della ragione  ; 2) grave difetto di discrezione  di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio ; 3) difetti psichici che impediscono di assumere  gli oneri essenziali del matrimonio  Uso di ragione , discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio , capacita' di assumere gli oneri essenziali d el matrimonio  costituiscono gli elementi della capacita' consensuale e dinanzi alla grave mancanza di uno di essi si parla di incapacita' al matrimonio.

Cav.O.M.R.I. DR ANTOONINO AURILIO
 MEDICO CTU CIVILE  E PERITO PENALE MEDICO LEGALE TRIBUNALE S.MARIA C. VETERE 
PSICOTERAPEUTA CTP TRIBUNALE ECCLESIASITICO..... GIURISTA CATTOLICO...
BIOETICISTA ..