MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 2 PARTE

 

PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO PUNTO sonon incapaci di contrarre matrimonio , e di porre in essere qualsiasi atto giuridico , tutti coloro che sono privi  di sufficiente uso della ragione , sia in modo permanente  sia in modo temporaneo , esistenti al momento di contrarre matrimonio. Non si richiede , quindi , la mancanza totale , ma la mancanza dell'uso sufficiente della ragione  .Importante e' che prima del matrimonio vi sia gia' stata una manifestazione qualificata della malattia . Per il 2 punto e' importante  precisare  che la discrezione di giudizio comporta una capacita' naturale di essere responsabile  e imputabile giuridicamente dell' atto che si compie  e comprende una maturita' di giudizio  e una maturita' affettiva.
Per dare un valido consenso , quindi , e' necessario la maturita' di giudizio che sia in grado di ponderare concretamente tutti gli impegni che si andranno ad assumere  da quel momento in poi per tutta la vita. Il punto 3 , infine , riguarda  tutti coloro che , per gravi anomalie psichiche , sessuali e non sessuali , sono incapaci di assumere  gli obblighi essenziali del matrimonio.
Nel caso  dei nn. 1-2 il soggetto non e' in grado di compiere l'atto psicologico del consenso , mentre nel  nn. 3 tale decisione e' solo inefficace.
Trattasi comunque  , di due  diversi tipi di incapacita' che dipendono da una condizione psicopatologica  o almeno anomala.  I tre numeri del canone 1095  non classificano le malattie mentali e le anomalie psichiche in funzione della gravita' .


Cav O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ... PSICOTERAPEUTA ..CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO.