MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 2 PARTE
PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO PUNTO sonon incapaci di contrarre matrimonio , e di porre in essere qualsiasi atto giuridico , tutti coloro che sono privi di sufficiente uso della ragione , sia in modo permanente sia in modo temporaneo , esistenti al momento di contrarre matrimonio. Non si richiede , quindi , la mancanza totale , ma la mancanza dell'uso sufficiente della ragione .Importante e' che prima del matrimonio vi sia gia' stata una manifestazione qualificata della malattia . Per il 2 punto e' importante precisare che la discrezione di giudizio comporta una capacita' naturale di essere responsabile e imputabile giuridicamente dell' atto che si compie e comprende una maturita' di giudizio e una maturita' affettiva.
Per dare un valido consenso , quindi , e' necessario la maturita' di giudizio che sia in grado di ponderare concretamente tutti gli impegni che si andranno ad assumere da quel momento in poi per tutta la vita. Il punto 3 , infine , riguarda tutti coloro che , per gravi anomalie psichiche , sessuali e non sessuali , sono incapaci di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Nel caso dei nn. 1-2 il soggetto non e' in grado di compiere l'atto psicologico del consenso , mentre nel nn. 3 tale decisione e' solo inefficace.
Trattasi comunque , di due diversi tipi di incapacita' che dipendono da una condizione psicopatologica o almeno anomala. I tre numeri del canone 1095 non classificano le malattie mentali e le anomalie psichiche in funzione della gravita' .
Cav O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ... PSICOTERAPEUTA ..CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO.