MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 3 PARTE

 

Bisogna tener presente  che il primo numero del can. 1095 non si riferisce  alla mancanza dell' usus rationis  , ma alla carentia sufficientis rationis usus .  La norma canonica , quindi, richiede la sufficienza  dell' usus rationis , in quanto il legislatore  ecclesiastico ha gia' stabilito in precedenza  ( cf. can . 1058 ) la generale presunzione che tutti sono abili a contrarre matrimonio, tranne quelli che abbiano una proibizione  del diritto. Sono incapaci di esprimere un valido consenso e , quindi , di contrarre matrimonio, coloro che mancano del sufficiente uso di ragione  in modo permanente, per carenze o laterazioni che hanno impedito il necessario sviluppo o maturita' del soggetto  , sia in modo temporaneo , per disturbi dovuti a cause occasionali o transitorie  di natura fisica o psichica ed esistente all' atto di contrarre matrimonio  e non ha importanza se la causa sia provocata di proposito. Una certa rilevanza , in relazione  a questa fattispecie, possono assumere tutte quelle condizioni psicopatologiche  produttive  di una significativa destrutturazione dello stato di coscienza , con conseguente alterazione del cosidetto esame della realta' . da intendersi come capacita' di percepire  ed aderire in modo sufficientemente adeguato al mondo concreto. Le malattie e i turbamenti psichioci di carattere  abituale possono essere soggetti ai cosidetti lucidi intervalli , cioe' a temporanee remissioni in cui il soggetto affetto e' apparentemente normale . Da qui la necessita' di chiarire  se in questi momenti possa essere celebrato un matrimonio valido.

Cav.O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ...PSICOTERAPEUTA CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO,,,,