MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 3 PARTE
Bisogna tener presente che il primo numero del can. 1095 non si riferisce alla mancanza dell' usus rationis , ma alla carentia sufficientis rationis usus . La norma canonica , quindi, richiede la sufficienza dell' usus rationis , in quanto il legislatore ecclesiastico ha gia' stabilito in precedenza ( cf. can . 1058 ) la generale presunzione che tutti sono abili a contrarre matrimonio, tranne quelli che abbiano una proibizione del diritto. Sono incapaci di esprimere un valido consenso e , quindi , di contrarre matrimonio, coloro che mancano del sufficiente uso di ragione in modo permanente, per carenze o laterazioni che hanno impedito il necessario sviluppo o maturita' del soggetto , sia in modo temporaneo , per disturbi dovuti a cause occasionali o transitorie di natura fisica o psichica ed esistente all' atto di contrarre matrimonio e non ha importanza se la causa sia provocata di proposito. Una certa rilevanza , in relazione a questa fattispecie, possono assumere tutte quelle condizioni psicopatologiche produttive di una significativa destrutturazione dello stato di coscienza , con conseguente alterazione del cosidetto esame della realta' . da intendersi come capacita' di percepire ed aderire in modo sufficientemente adeguato al mondo concreto. Le malattie e i turbamenti psichioci di carattere abituale possono essere soggetti ai cosidetti lucidi intervalli , cioe' a temporanee remissioni in cui il soggetto affetto e' apparentemente normale . Da qui la necessita' di chiarire se in questi momenti possa essere celebrato un matrimonio valido.
Cav.O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ...PSICOTERAPEUTA CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO,,,,