MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 4a PARTE
CONTINUANDO NELLA DISSERTAZIONE , DA UN PUNTO DI VISTA CANONICO SI PUO' APPLICARE il Canone 1322 , il quale , senza entrare nel merito di questioni scientifiche, stabilisce che " coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione , anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente , sono ritenuti incapaci di delitto ". Tali persone , inoltre , sono escluse dalla pena, perche' non ritenute responsabili delle proprie azioni e , a a norma , del canone 99 cic . vengono assimilate ai bambini.
La moderna scienza psichiatrica , pur non negando la possibilita' dei lucidi intervalli difficilmente li ammette come tali , in quanto li spiega in termini di intermittenza , alterazione , diminuzione transitorie della malattia abituale . Cio' viene condiviso dalla prevalente giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici . Inoltre il Can. 1095 ritiene incapace di contrarre matrimonio chi e' affetto da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio da prestare e ricevere reciprocamente. Infatti la maturita' affettiva e' un processo che richiede uno sforzo continuato per tutta la vita e non va confusa assolutamente con la maturita' iniziale , cioe ' quella maturirta' minima che ogni persona deve possedere per valutare sufficientemente gli obblighi essenziali del matrimonio .Spesso , infatti , si finisce per confondere una maturita' psichica che sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano , con la maturita' canonica , che e' il punto minimo di partenza per la validita' del matrimonio . Sotto il capo di nullita' della grave mancanza della discrezione del giudizio viene trattata , in genere , la mancanza di liberta' interna.
Tale possibilita' di scelta non presuppone l'assenza di influssi inconsci . Gli impulsi inconsci , pero' , non dovrebbero diventare talmente forti da determinare completamente la volonta' . L'uomo rimane nelle sue azioni , nonostante alcuni impulsi , ancora libero e responsabile per le sue azioni.
Ogni uomo e' sottoposto all' influsso di abitudini , dell' educazione, e dell' ambiente e dispone di uNa struttura psicologica individuale e personale . Vi e' da dire , pero' ,che in ogni uomo esiste un subconscio che puņ esercitare un influsso sulle azioni umane senza escludere la liberta'. Essa provoca semplicemente una predisposizione senza danneggiare la capacita' di volere e di agire del soggetto.
La giurisprudenza recente dedica piu' attenzione alla considerazione negativa della discrezione , e particolarmente alla gravita' del suo difetto , non inteso piu' quale mancanza totale di discrezione , ma nel senso della sua difettosita' , manchevolezza , incompletezza proveniente dalle disfunzioni o dai disturbi delle facolta' intellettive e volitive , e in modo specifico da quella conoscitiva , critica , estimativa , e di scelte , come anche dalla loro armonica ordinazione e composizione
Per finire la giurisprudenza rotale ha ricondotto al difetto di discrezione di giudizio varie ipotesi : Anoressia mentale , stato di ebbrezza , alcolismo cronico , immaturita' affettiva , condizioni morbose e anomalie psicologiche direttamente influenti sulla volonta' , come la ninfomania , la satiriasi, ecc.., inoltre spicosi e neurosi gravi ,neurosi ansioso depressive gravi , isterie , psicopatie quali struttura paranoica o paranoidea della personalita'.. ecc...
Per finire , e' importante , che tali condizioni , siano accertate da un perito possibilmente medico ( necessaria e' la diagnostica differenziale delle patologie psichiche a base organica - gravi ipertiroidimi, demneze, ipossurrenalismi..ecc...) esperto in psicoterapia , psichiatria e vanno valutate nella loro effettiva incidenza sul consenso considerandone la gravita' , la frequenza , l' interazione con il coniugie , l'ambinte in cui si esprime il distubo ; naturalmente il perito esperto in tali materie , deve anche essere teologicamente preparato per comprendere i compiti , l' effettiva importanza del matrimonio canonico ; inoltre il perito e il giudice canonico devono interagire senza preconcetti , per poter giungere ad un effettivo giudizio di nullita' che deve basarsi su prove certe, non su congetture e permettere da una parte a concorrere a salvaguardare la Santita' del matrimonio e d'altra , a conservare a persone, che forse si trovano in una grande angustia , una liberta' alla quale hanno diritto davanti a DIO e davanti agli uomini .
CA.V. O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ODONTOIATRA CATTOLICO .... SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA SPEC. IN CHIRURGIA ...PSICOTERAPEUTA
ESPERTO IN LOGOTERAPIA E ANALISI ESISTENZIALE PSICOTERAPIA SRATEGICA BREVE.. CTU CIVILE E PERITO PENALE MEDICO LEGALE TRIBUNALE S.MARIA C.V....CRIMINOLOGO CLINICO -FORENSE .... CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO.....
GIURISTA CATTOLICO....DR IN SCIENZE RELIGIOSE TEOLOGICHE .....