MEDICINA LEGALE CANONICA: LE PATOLOGIE CLINICHE PSICHICHE COME CAUSA DI NULLITA' MATRIMONIALE ( CIC. 1095) 4a PARTE

 

CONTINUANDO NELLA DISSERTAZIONE , DA UN PUNTO DI VISTA CANONICO SI PUO' APPLICARE  il Canone 1322 , il quale , senza entrare nel merito di questioni scientifiche, stabilisce che  " coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione  , anche se hanno violato la legge  o il precetto mentre  apparivano sani di mente , sono ritenuti incapaci di delitto ". Tali persone , inoltre , sono escluse dalla pena, perche' non ritenute responsabili delle proprie  azioni e , a a norma , del canone 99 cic . vengono assimilate ai bambini.
La moderna scienza psichiatrica  , pur  non negando la possibilita' dei lucidi intervalli difficilmente  li ammette come tali , in quanto  li spiega  in termini di intermittenza , alterazione , diminuzione  transitorie  della malattia abituale . Cio' viene condiviso dalla prevalente giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici . Inoltre il Can. 1095 ritiene incapace di contrarre matrimonio chi e' affetto da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio da prestare e ricevere reciprocamente. Infatti la maturita' affettiva e' un processo che richiede uno sforzo continuato per tutta la vita e non va confusa assolutamente con la maturita' iniziale , cioe ' quella maturirta' minima che ogni persona  deve possedere  per valutare  sufficientemente  gli obblighi essenziali  del matrimonio .Spesso , infatti , si finisce  per confondere  una maturita' psichica  che sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano , con la maturita' canonica  , che e' il punto minimo di partenza  per la validita' del matrimonio . Sotto il capo di nullita'  della grave mancanza della discrezione  del giudizio viene trattata , in genere , la mancanza di liberta' interna.
Tale possibilita' di scelta non presuppone  l'assenza di influssi inconsci . Gli impulsi inconsci , pero' , non dovrebbero diventare talmente forti da determinare  completamente la volonta' . L'uomo rimane nelle sue azioni , nonostante alcuni impulsi , ancora libero e responsabile per le sue azioni.
Ogni uomo e' sottoposto all' influsso di abitudini  , dell' educazione, e dell' ambiente e dispone  di uNa struttura psicologica  individuale  e personale  . Vi e' da dire , pero' ,che in ogni uomo esiste un subconscio che puņ esercitare  un influsso sulle azioni umane senza escludere la liberta'.  Essa provoca semplicemente una predisposizione senza danneggiare la capacita' di volere e di agire del soggetto.
La giurisprudenza recente dedica piu' attenzione alla considerazione negativa della discrezione  , e particolarmente alla gravita' del suo difetto , non inteso piu' quale mancanza totale di discrezione  , ma nel senso della sua difettosita' , manchevolezza  , incompletezza proveniente dalle disfunzioni o dai disturbi delle facolta' intellettive  e volitive  , e in modo  specifico da quella conoscitiva  , critica , estimativa , e di scelte , come anche dalla loro armonica ordinazione e composizione 
Per finire la giurisprudenza rotale ha ricondotto al difetto di discrezione  di giudizio varie ipotesi : Anoressia mentale  , stato di ebbrezza , alcolismo cronico , immaturita'  affettiva , condizioni morbose  e anomalie  psicologiche  direttamente influenti sulla volonta' , come la ninfomania  , la satiriasi, ecc.., inoltre spicosi  e neurosi gravi ,neurosi ansioso depressive  gravi , isterie , psicopatie quali struttura paranoica  o paranoidea della personalita'.. ecc...
Per finire , e' importante  , che tali  condizioni , siano accertate da un perito possibilmente medico ( necessaria e' la diagnostica differenziale  delle patologie psichiche a base organica  - gravi ipertiroidimi, demneze, ipossurrenalismi..ecc...) esperto in psicoterapia , psichiatria  e vanno valutate nella loro effettiva incidenza sul consenso  considerandone la gravita' , la frequenza , l' interazione con il coniugie , l'ambinte in cui si esprime il distubo ;  naturalmente il perito esperto in tali materie , deve anche essere teologicamente preparato per comprendere i compiti , l' effettiva importanza del matrimonio canonico ; inoltre il perito e il giudice canonico devono interagire senza preconcetti , per poter giungere ad un  effettivo giudizio di nullita' che deve basarsi su prove certe, non su congetture e permettere da una parte  a concorrere a salvaguardare la Santita' del matrimonio e d'altra  , a conservare a persone, che forse si trovano in una grande angustia   , una liberta' alla quale  hanno diritto davanti a DIO  e davanti agli uomini .


 CA.V. O.M.R.I. DR ANTONINO AURILIO
MEDICO ODONTOIATRA CATTOLICO .... SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA  SPEC. IN CHIRURGIA ...PSICOTERAPEUTA
ESPERTO IN LOGOTERAPIA E ANALISI ESISTENZIALE PSICOTERAPIA SRATEGICA BREVE.. CTU CIVILE E PERITO PENALE MEDICO LEGALE TRIBUNALE S.MARIA C.V....CRIMINOLOGO CLINICO -FORENSE .... CTP TRIBUNALE ECCLESIASTICO.....
GIURISTA CATTOLICO....DR IN SCIENZE RELIGIOSE TEOLOGICHE .....